Materiali da costruzione: documenti necessari per l'import export 
 

Tutto quello che c'è da sapere sugli acquisti B2B di materiale da costruzione si riduce al Regolamento europeo 1020 del 2019, entrato in vigore definitivamente a settembre 2021 e oggi in fase di rivisitazione. Tale Regolamento stabilisce norme per tutte le importazioni da Paesi Terzi (per gli Stati membri dell'UE si applica il principio della libera circolazione delle merci). 

Dal punto di vista normativo, al momento dell'arrivo in dogana, quindi attraversando il confine dell'Unione Europea, un prodotto deve essere dotato di tre documenti essenziali. 

Fascicolo tecnico 
 

Costituisce un obbligo di legge per l'importatore e non, come si potrebbe pensare, per il venditore. È un faldone che dimostra l'osservanza di norme e direttive di sicurezza e comprende: 
 

  • elenco dei fornitori 
  • elenco dei materiali 
  • certificati, test e report di verifiche vari sul prodotto 
  • procedure di collaudo 
  • controlli in fase di produzione  
  • analisi dei rischi 

Sebbene il fascicolo tecnico sia un documento fondamentale, che si tratti di materiali da costruzione provenienti da fornitori europei o extra-europei, questa norma è disattesa nella stragrande maggioranza dei casi, in Italia. È il parere di Renato Carraro, Ceo di Cec Group Srl, società che si occupa di assistenza doganale.
L'import export in Europa - spiega Carraro - è sottoposto a normative europee, da un lato, e a regole fiscali dall'altro. La legalità delle importazioni o delle esportazioni è chiaramente legata alle prime. Certificati di origine, documenti di vettori o spedizionieri e relativi all'Iva fanno, invece, parte della regole fiscali, che non costituiscono discriminante all'esportazione e all'importazione, sebbene la loro osservanza sia obbligatoria. Il fatto che, attualmente, in Italia, le norme relative all'obbligo di possesso del fascicolo tecnico siano disattese non è da imputare alle imprese, ma alla dogana. Gli addetti ai controlli, infatti, non richiedono questo documento ma si concentrano sulle certificazioni e sulla documentazione fiscale".  

Dichiarazione di prestazione 
 

È obbligatoria per chi vende e viene identificata con la sigla DoP. La DoP costituisce il concetto principale del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR): è, dunque, una dichiarazione che contiene informazioni sulle caratteristiche del prodotto immesso sul mercato. Indica, in primis, se è sottoposto a norma armonizzata (EN), valutazione tecnica europea (ETA) o parere di un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB). 

Per prodotti sottoposti a EN, esistono alcuni casi in cui la DoP può essere evitata, ovvero se: 
 

  • il prodotto è un esemplare unico o sia stato fabbricato su commissione 
  • il prodotto sia destinato a essere incorporato in opere di costruzione, in conformità con le norme nazionali  
  • il prodotto è fabbricato con procedimenti non industriali e finalizzato al restauro di opere di costruzione protette, in ragione del loro particolare valore architettonico o storico. 

Marchiatura CE 

 
Il regolamento 305/2011 fissa le norme per la commercializzazione dei materiali da costruzione in tutti i Paesi dell'Unione Europea: va sotto il nome di CPR e chiarisce l'applicazione della marchiatura CE ai materiali edili.  

Tale regolamento impone l'applicazione del marchio CE ma, allo stesso tempo, la vincola al fatto che esistano norme armonizzate, ovvero leggi condivise da tutti i Paesi che fanno parte dell'UE. Lo scopo del Regolamento, e in definitiva della procedura di marcatura CE, è assicurare al consumatore la qualità del prodotto e certificare la sicurezza dei materiali da costruzione: la priorità del marchio CE riguarda, infatti, la difesa della salute e dell'ambiente. Possono ottenere questo marchio, attraverso una complicata procedura di test, i materiali da costruzione che rispondono ai requisiti minimi fissati dal Parlamento europeo e recepiti singolarmente da ognuno degli Stati membri. 

Il marchio CE è una garanzia dell'utente finale e certifica che siano stati rispettati 7 requisiti essenziali: 
 

  • Accessibilità e sicurezza durante l'utilizzo 
  •  Stabilità e resistenza  
  • Salute, igiene e ambiente 
  • Tutela contro il rumore; 
  • Eco sostenibilità 
  •  Salvaguardia in caso di incendio e proprietà ignifughe 
  • Risparmio energetico  

Esistono, tuttavia, delle eccezioni: se anche il prodotto e il suo uso rientrano nelle norme armonizzate, il fabbricante può evitare di apporre il marchio CE se il materiale da costruzione è fabbricato individualmente o su misura o se è destinato alla conservazione di edifici storici e opere del patrimonio pubblico. 

In assenza di norme armonizzate (anche laddove esistano leggi nazionali) la marcatura CE non è ottenibile. 

In questo caso, è necessario ottenere un ETA (parere tecnico europeo). 
In assenza di CE ed ETA, è necessario eseguire l’iter procedurale di conformità del prodotto da costruzione. In ogni caso, i certificati rilasciati da organismi notificati non sostituiscono la marcatura CE, ma ne sono parte integrante. Immettere sul mercato europeo un prodotto da costruzione solo con il certificato è un illecito ed è sanzionato con procedure civili e penali. 
I produttori extra europei non possono eseguire la marcatura CE, anche nel caso in cui i loro prodotti siano conformi alle leggi comunitarie.  

Materiali da costruzione: restrizioni, proibizioni, avvertenze 
 

Sebbene, nel settore dei materiali da costruzione, non vi siano particolari restrizioni, a parte quelle che riguardano le normative, resta vietata l'importazione e l'esportazione di amianto (e prodotti che lo contengono) e di materiali fabbricati con sali di piombo e nichel. 

Il marchio di conformità 
 

Si tratta di una certificazione che coinvolge tutte le fasi dello sviluppo del prodotto, dalla progettazione alla produzione e commercializzazione.  
Il diritto all'uso del marchio per i materiali da costruzione è soggetto a rinnovo annuale. I prodotti che beneficiano del marchio garantiscono: 
 

  • tracciabilità 
  • coerenza nella qualità dei prodotti forniti 
  • qualità superiore corrispondente ad un uso intensivo 
  • conformità alle norme francesi o europee.  

I prodotti che devono essere muniti di marchiatura di conformità, durante lo sdoganamento, sono:  
 

  • riscaldatori a combustibile solido  
  • ardesie per tetti  
  •  cementi 
  • elementi di fissaggio